Le espulsioni a sostegno della sicurezza nazionale
Il 2 ottobre 2016, con l’espulsione di 5 cittadini macedoni residenti a Ronchi dei Legionari (Gorizia) sale a 121 il numero degli estremisti islamici espulsi dal gennaio 2015 ad oggi su decreto del Ministero dell’Interno. L’espulsione è avvenuta a seguito di lunghe e complesse indagini su un account Facebook, dove venivano pubblicati da parte dei soggetti in questione numerosi video e documenti che inneggiavano allo Stato Islamico. Le attività investigative hanno altresì documentato l’odio ideologico-religioso e l’esultanza dei soggetti in questione in occasione dei diversi, recenti attacchi terroristici che hanno colpito l’Europa.
La Costituzione della Repubblica italiana, all’Art.10, secondo comma, dispone che "la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali", di fatto sottraendo alla discrezionalità dell’azione amministrativa la disciplina della condizione giuridica dello straniero. La norma costituzionale, inoltre, oltre a disporre che la materia in questione non sia regolata da un atto normativo secondario, rafforza altresì la riserva richiedendo che le norme sul trattamento dello straniero sia conformi alle regole e ai principi del diritto internazionale pubblico.
Alla luce della disciplina vigente, lo straniero, inteso come "chi non è cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee" (Art. 1 Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen), "comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato", è soggetto di diritto al quale sono riconosciuti i "diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle Convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti". Lo straniero, da parte sua, può uscire dal territorio nazionale volontariamente oppure in conseguenza di un provvedimento di espulsione, di estradizione e di respingimento. Tra questi, l'espulsione rientra nella categoria degli ordini di polizia, ossia degli atti con i quali l'autorità di pubblica sicurezza comanda o vieta al destinatario un determinato comportamento, ma si da questi si distingue poiché l'ordine di espulsione, sempre disposto sul presupposto della presenza dello straniero sul territorio, viene eseguito a cura di una autorità diversa (il Questore) da quella che l'ha emanato (il Ministro o il Prefetto), e comporta il divieto di reingresso.
In particolare il T.U. sull'immigrazione n. 286 prevede tre diversi tipi di espulsione: l'espulsione amministrativa; l'espulsione a titolo di misura di sicurezza; l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione. L’espulsione dei 5 cittadini macedoni è una tipica fattispecie di espulsione a titolo di misura di sicurezza. Tale misura è disposta dal giudice nei confronti dello straniero condannato per taluno dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza (artt. 380-381 codice di procedura penale), qualora sia ritenuto socialmente pericoloso.
Come dimostrato da quanto accaduto il 2 ottobre 2016, i provvedimenti di espulsione acquistano ancor più rilevanza nell’attuale scenario internazionale minacciato dal terrorismo. Durante questo difficile periodo storico, per garantire la sicurezza nazionale, occorre agire in via preventiva. La prevenzione, infatti, si configura e si conferma giorno dopo giorno come uno degli strumenti strategici per diminuire il livello di rischio terrorismo in Italia.